LE AGENZIE PER IL LAVORO
Le agenzie per il lavoro offrono servizi di ricerca e selezione del personale, di intermediazione, di ricollocazione e di somministrazione di lavoro (il così detto lavoro interinale).
Queste agenzie devono possedere i requisiti giuridici e finanziari previsti dall’articolo 5 del D.lgs n. 276 del 10 settembre 2003 e sono autorizzate dal Ministero del Lavoro (ANPAL) a svolgere determinate attività di intermediazione di manodopera.
Le agenzie offrono servizi alle aziende ed ai lavoratori.
Le aziende si rivolgono ad un’agenzia per il lavoro per l’assunzione di nuovi dipendenti o per soddisfare un momentaneo fabbisogno di forza lavoro (ad esempio aumento periodico di produzione o sostituzione di un dipendente in malattia); nel caso in cui queste aziende non possano assumere direttamente i candidati, i lavoratori vengono assunti dall’agenzia del lavoro e poi somministrati presso le aziende clienti.
I lavoratori possono rivolgersi all’agenzia del lavoro per candidarsi alle posizioni lavorative aperte nelle varie sedi. Ai candidati le agenzie per il lavoro offrono servizi di orientamento, supporto nella ricollocazione e nell’inserimento professionale e corsi di formazione.
Tutti i servizi offerti dalle agenzie ai lavoratori sono totalmente gratuiti in quanto le agenzie vengono pagate dalle aziende committenti.
Infatti il profitto per le agenzie deriva totalmente dalle commissioni che queste incassano dalle aziende per i servizi prestati a fronte di un servizio di somministrazione o selezione del personale.
L’elenco delle Agenzie per il lavoro accreditate e quindi autorizzate a svolgere le attività di intermediazione è consultabile presso il sito dell’ANPAL cliccando qui.